Decreto CAM Strade 2024: cosa cambia per i prodotti da costruzione? | Istituto Giordano

Decreto CAM Strade 2024: cosa cambia per i prodotti da costruzione?

(Pubbl. 04/10/2024)

Il decreto CAM Strade entrerà in vigore il 21 dicembre 2024 e si pone come obiettivo quello di favorire la sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni stradali, introducendo specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali riciclati e sottoprodotti e mira a ridurre l’impatto ambientale dei lavori stradali, in linea con i principi di economia circolare.

Le disposizioni di questo provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, in particolare:
  • lavori di costruzione;
  • lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade;
  • servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile.


A quali prodotti si applicano i CAM strade?

Il Decreto CAM Strade si applica a una vasta gamma di prodotti da costruzione, tra cui:
  • Conglomerati bituminosi;
  • Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati;
  • Prodotti prefabbricati in calcestruzzo;
  • Prodotti in acciaio e legno;
  • Murature in pietrame e miste;
  • Tubazioni in gres ceramico e materiale plastico;
  • Barriere antirumore.


Dettagli sulle Specifiche Tecniche per i Prodotti da Costruzione (Capitolo 2.3)

Il capitolo 2.3 del nuovo decreto CAM Strade introduce importanti novità per i materiali utilizzati nelle costruzioni stradali, ponendo un forte accento sulla circolarità e sull'utilizzo di materiali riciclati.
Per garantire una maggiore sostenibilità, il decreto impone che i prodotti da costruzione, come materiali per rilevati stradali e sottofondi, debbano contenere una percentuale minima di materiali recuperati, riciclati o sottoprodotti, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego.  
La percentuale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto, varia a seconda dei prodotti. Di seguito riportiamo le principali indicazioni, rimandando al testo integrale del decreto per tutte le specifiche.
 

Circolarità dei prodotti da costruzione

Il progetto di nuova costruzione di strade prevede l’impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso del prodotto finito, secco su secco,  secondo  le  percentuali  minime  di  seguito  indicate, garantendo complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento

Corpo stradale

Bonifica del piano di posa del rilevato ≥ 70%
Corpo del rilevato ≥ 70%
Sottofondo ≥ 70%

Strati di fondazione o base in pavimentazioni flessibili e semirigide

Fondazione in misto granulare non legato ≥ 50%
Fondazione in misto granulare legato
con legante idraulico o legante idrocarburico)
≥ 50%
Misto cementato ≥ 50%

Strati in conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili e semirigide

Base o Base/binder ≥ 35%
Collegamento o Binder ≥ 30%
Usure chiuse ≥ 15%

Conglomerati con bitumi modificati con polimeri oppure conglomerati bituminosi additivati con compound polimerici

Base o Base/binder ≥ 25%
Collegamento o Binder ≥ 20%
Usure chiuse e drenanti ≥ 10%

Pavimentazioni rigide (In calcestruzzo o resina)

Fondazione in misto granulare ≥ 50%
Misto cementato ≥ 50%
Lastra in calcestruzzo ≥ 5%


Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Per il calcestruzzo utilizzato nelle opere stradali, il decreto prevede l'integrazione di un minimo del 5% di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni: tale percentuale è calcolata in relazione al peso del prodotto finito, esclusa l’acqua. Il calcolo considera solo la quantità effettivamente presente nel prodotto finale. È attribuito un criterio premiante per l’utilizzo di percentuali maggiori di materiale riciclato rispetto alla media della categoria.


Prodotti prefabbricati in calcestruzzo

Anche i prodotti prefabbricati, come blocchi di muratura in calcestruzzo aerato autoclavato e calcestruzzo vibrocompresso, devono contenere una quantità minima di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni. Nel dettaglio:
  • Prefabbricati in calcestruzzo: minimo 5%
  • Blocchi in calcestruzzo aerato: minimo 7,5%


Prodotti in acciaio

Sono utilizzati prodotti in acciaio per uso strutturale e non strutturale con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni:
  • Acciaio da forno elettrico non legato: minimo 75% (uso strutturale), 65% (uso non strutturale)
  • Acciaio da forno elettrico legato: minimo 60%
  • Acciaio da ciclo integrale: minimo 12%


Prodotti in legno o a base legno

I prodotti di legno utilizzati devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile (con certificazioni come FSC® o PEFC), oppure contenere almeno il 70% di materiale riciclato per i prodotti di recupero. I criteri variano a seconda della provenienza del legno.


Murature in pietrame e miste

Le murature in pietrame o miste devono essere realizzate utilizzando esclusivamente materiali di recupero, come blocchetti o pietrame riutilizzati, per garantire la circolarità anche in questo ambito.


Tubazioni in gres ceramico e plastico

Le tubazioni in gres ceramico e plastico destinate a fognature o altre reti devono contenere percentuali minime di materiali recuperati, riciclati o sottoprodotti:
  • Tubazioni in gres ceramico: minimo 30%
  • Tubazioni in plastica: minimo 20%.


Barriere antirumore

Le barriere antirumore sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, secondo quanto previsto nei criteri per i rispettivi materiali utilizzati nella loro realizzazione.
Per quanto riguarda altri materiali di utilizzo corrente nella realizzazione di barriere antirumore, valgono i seguenti limiti percentuali in peso di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti:
  • Alluminio: 70%
  • PVC: 40%
  • Lana di vetro: 60%
  • Lana di roccia: 15%
  • Fibre di poliestere o altri materiali sintetici: 50%
Per quanto riguarda i materiali isolanti costituiti da lane minerali, queste sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);


Verifica e Certificazioni per i prodotti da costruzione

Per i prodotti da costruzione che necessitano di marcatura CE, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il Regolamento prodotti da costruzione (UE) N. 305.
Per quanto riguarda invece il contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, il documento che l’appaltatore deve fornire alla direzione lavori può essere uno dei seguenti:
  • Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP o EPD) conformi a norme specifiche (UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025 verificate da un organismo di parte terza accreditato).
  • Certificazioni di prodotto come "REMADE®" o "ReMade in Italy®" o "Plastica seconda vita".
  • Altri marchi specifici per prodotti in PVC, come il marchio VinylPlus Product Label.
  • Certificazioni di prodotto basate sul bilancio di massa o su prassi specifiche (es. UNI/PdR 88) o su uno specifico schema, verificate da un organismo di parte terza accreditato.
  • Certificazioni Made green in Italy verificate da organismi accreditati.
  • Per i prodotti di legno o a base legno, si fa riferimento a criteri specifici elencati nel decreto al punto 2.3.5.


Requisiti delle certificazioni

Ogni certificato deve essere rilasciato da un organismo di parte terza accreditato e deve riportare, fra le altre informazioni, i valori percentuali delle frazioni di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti. Per i sottoprodotti deve essere fatta distinzione tra sottoprodotto esterno interno.

Ogni certificato di prodotto deve riportare dettagli specifici come il numero identificativo, il nome del prodotto, la data di scadenza e i valori percentuali delle frazioni di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti. Per i sottoprodotti deve essere fatta distinzione tra sottoprodotto esterno interno.
Sono accettate certificazioni emesse prima dell’entrata in vigore del documento, fino alla loro naturale scadenza. Le autodichiarazioni conformi alla norma UNI EN ISO 14021 validate da organismo di parte terza prima del 4 dicembre 2022 rimangono valide fino alla scadenza della convalida o per un massimo di un anno dalla data di emissione.
Questo insieme di indicazioni mira a garantire che i materiali utilizzati rispettino standard di sostenibilità e tracciabilità, supportati da mezzi di prova validi e certificati.


I servizi di Istituto Giordano per i CAM Strade in qualità di organismo accreditato ACCREDIA sono:

  • Certificazioni REMADE® e Remade in Italy®;
  • Certificazioni ai sensi della UNI/PdR 88:2020;
  • Certificazione secondo la UNI EN ISO 14001;
  • Certificazioni ai fini della Marcatura CE secondo il Reg. 305/2011;

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