Noleggio / Locazione | Istituto Giordano
Francesca Panarello
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Noleggio / Locazione

UNITA' DA DIPORTO
Impiego delle unità da diporto a fini commerciali: locazione e noleggio.



 

Le attività assimilabili a locazione e noleggio
Spesso le unità da diporto vengono sfruttate per numerose iniziative del turismo nautico.
Basti citare l’attività di noleggio e locazione, l’addestramento per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving), la scuola nautica e di vela, lo sci nautico.
Il Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005 n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplinano rispettivamente i contratti di locazione e noleggio, e la materia della sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e di quelle utilizzate dai diving.
Per meglio comprendere la normativa a supporto è necessario definire la locazione ed il noleggio.

Definizione di Locazione
Si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all’altra parte per un dato periodo di tempo l’unità da diporto.
In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità.
In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione. Il regolamento di attuazione non si occupa della sicurezza delle unità impiegate in attività di locazione, per cui la materia resta disciplinata dalle regole previste per unità da diporto private.

Definizione di noleggio (charter)
Si intende invece il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la patente nautica non è valida ma è necessario possedere un’apposita qualifica, di cui al decreto n. 121 del 10 maggio 2005 recante la disciplina dei titoli professionali del diporto, che stabilisce anche i requisiti necessari e le modalità per conseguirli.
Il Regolamento di attuazione al Codice della nautica stabilisce che le unità impiegate nell’attività di noleggio non possono imbarcare un numero superiore a 12 passeggeri (esclusi i bambini inferiori a un anno e l’equipaggio). Qualora tali unità trasportino più di 12 passeggeri queste vengono considerate navi passeggeri e sono assoggettate alle norme di sicurezza previste dalla Direttiva 98/18/CE (recepita in Italia con il D.L. 4 febbraio 2000 n. 45), o dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS - Safety Of Life At Sea) se impiegate in navigazione internazionale. Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività multiple, ma devono essere indicate
sulla licenza di navigazione. Non è consentito però a chi fa locazione e/o noleggio utilizzare l’unità per fini privati di diporto (unità non commerciali).
Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale. Queste attivi-tà riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle microattività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti. Dall’entrata in vigore del codice della nautica i natanti possono essere impiegati anche come unità di appoggio ai subacquei (diving) a scopo sportivo e ricreativo.

Norme di Sicurezza della Navigazione per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio
Il Regolamento al Codice della Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146) disciplina dall’art. 78 all’art. 89 le norme di sicurezza specificatamente per le imbarcazioni e natanti da diporto impiegate in attività da noleggio. Tale decreto rappresenta il primo documento in assoluto che regola in modo organico la sicurezza della navigazione delle unità da diporto impiegate ai fini commerciali.
Il regolamento stabilisce un complesso di regole autonome da quelle sulla disciplina della navigazione da diporto puro (non commerciale), che garantiscono l’idoneità delle unità impiegate nel noleggio, che in sintesi si possono assimilare a piccole navi passeggeri.

Iter di visita ai fini del certificato di noleggio
Per le unità da diporto impiegate nel charter sono previste tre tipi di visite di sicurezza:
  • Visita iniziale, prima dell’impiego nell’attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio, per le quali il certificato di idoneità è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell’iscrizione nei registri;
  • Visita periodica ogni tre anni;
  • Visita occasionale ogni volta che se ne verifica la necessità o anche a richiesta dell’Autorità Marittima.Le visite sopra indicate sono effettuate dagli Organismi Tecnici Notificati e comprendono un’ispezione completa allo scafo, all’apparato motore, all’impianto elettrico, alla protezione contro gli incendi e ai mezzi di segnalazione, nonché un’ispezione a secco della carena.

Alle unità riconosciute idonee, gli organismi tecnici rilasciano una dichiarazione di idoneità, che permette all’ufficio di iscrizione o, se si tratta di natante, all’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente, di rilasciare il “Certificato di idoneità al noleggio” avente la validità di 3 anni, che sostituisce il certificato di sicurezza per le unità da diporto non impiegate ai fini commerciali.

Ai fini del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità, l’armatore può rivolgersi ad un Organismo Tecnico Notificato che rilascia la relativa dichiarazione di idoneità come Istituto Giordano, che deve essere presentata all’autorità marittima ove si trova l’unità, la quale provvede al rinnovo o convalida sul certificato. La stessa autorità marittima trasmette poi copia del certificato di idoneità all’ufficio di iscrizione o, se si tratta di natante, all’ufficio del luogo ove lo stesso staziona abitualmente.
Per i natanti il documento deve essere allegato alla copia della domanda di impiego dell’unità nell’attività di noleggio.
Nelle unità da diporto puro (non commerciale), i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza sono dipendenti dalla navigazione svolta ed al numero di persone presenti a bordo; per le unità da diporto impiegate nel noleggio il regolamento ha stabilito invece la quantità ed il numero delle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, indipendentemente dalla navigazione effettuata.

Limitazioni per i “charter minori”
Per venire incontro alle esigenze del cosiddetto charter minore, esistono però delle deroghe a quanto sopra scritto in relazione alla navigazione preventivamente dichiarata dagli armatori, ed in particolare per:
  • navigazione in acque interne/entro 3 miglia dalla costa;- navigazione entro 6 miglia dalla costa;
  • navigazione entro 12 miglia dalla costa.

Si tratta dunque di una autolimitazione della navigazione dichiarata dall’armatore all’autorità marittima, che permette di essere esentati dall’imbarco di alcune dotazioni di sicurezza.
In ogni caso, deve essere cura dell’armatore o proprietario compilare e firmare l’elenco delle dotazioni e mezzi di salvataggio imbarcate, ed allegarlo al certificato di idoneità al noleggio.
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