Regolamento rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame | Istituto Giordano
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Regolamento rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame

In qualità di Organismo riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, siamo in grado di eseguire i controlli periodici previsti dal Regolamento UE 333/2011 sui rottami di ferro, acciaio e alluminio e dal Regolamento UE 715/2013 sui rottami di rame.

Che cosa contengono i Regolamenti End of Waste?
La Direttiva comunitaria 2008/98/CE sull"end of waste" sancisce la fine della qualifica di rifiuto (end of waste) e indica quattro requisiti generali perchè lo stesso non sia più considerato tale.

Nello specifico il rifiuto deve:
  1. offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici;
  2. avere un mercato o una domanda;
  3. soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. non comportare con il suo utilizzo impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Che cosa comporta essere certificati da un Ente Terzo ai senti dei Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013?
Comporta che il produttore/importatore può far circolare questi rottami su tutto il territorio dell’ Unione Europea e diversamente dalla gestione delle MPS (materie prime secondarie), destinate solo all’industria metallurgica che il rottame che ha cessato di essere rifiuto, non ha più alcun vincolo di destinazione e può essere gestito al pari di una qualsiasi merce. Da ciò ne consegue una oggettiva liberalizzazione che meglio si adatta alle attuali esigenze del mercato.
 
Il nuovi Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013 sono entrati in vigore rispettivamente il 9 0ttobre 2011 e il 14 Marzo 2013 e stabiliscono quali procedure deve essere effettuare da chi produce/commercializza i rottami al fine di classificarli End of Waste.

Chi è tenuto ad applicare il Regolamento UE 333/2011 e UE 715/2013?
Tutti coloro che commercializzano rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame, sia che siano produttori  (ovvero, un detentore che cede ad un altro detentore rottami che per la prima volta hanno cessato di essere rifiuti), sia che siano importatori  (esempio, qualsiasi persona fisica o giuridica che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti).

Che cosa bisogna fare per essere in regola?
Il produttore deve applicare un sistema di gestione della qualità che preveda il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati, il monitoraggio dei processi e delle tecniche di  trattamento, il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti e l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni;
  1. il produttore deve avere personale qualificato preposto al controllo e alla valutazione delle caratteristiche dei rottami oggetto dei suddetti Regolamenti, inclusa la sorveglianza radiometrica;
  2. il produttore deve chiedere il rilascio del certificato di conformità a/ai Regolamento/i di cui sopra a un Organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi del Reg. (CE) n.765/2008 (quale Istituto Giordano);
  3. il rilascio del certificato è subordinato all'esito positivo di una visita periodica, con cadenza triennale, finalizzata al riscontro dei requisiti stabiliti da detti Regolamenti (UE 333/2011 e/o UE 715/2013).
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