Il settore delle costruzioni è fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità fissati dall'Unione Europea nell'ambito del Green Deal, che punta alla neutralità climatica entro il 2050. Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, noto come CPR-2024, è stato revisionato proprio per allineare i prodotti da costruzione a questi nuovi traguardi climatici e di economia circolare.
Obiettivo principale: ridurre l'impatto e aumentare l'efficienza
L'obiettivo generale della revisione del CPR-2011 è ridurre l'impatto climatico e aumentare l'efficienza dei materiali nell'intero settore dei prodotti da costruzione. Sebbene il CPR-2011 già considerasse la sostenibilità ambientale in misura limitata, la versione del 2024 è molto più ampia e introduce:
- Dichiarazioni obbligatorie di prestazione ambientale.
- Un maggiore utilizzo di materiali riciclati.
- L'incoraggiamento alla progettazione dei prodotti per il riutilizzo e il riciclo.
Principali obblighi per i fabbricanti
Per i fabbricanti di prodotti da costruzione coperti da specifiche tecniche armonizzate sviluppate nell'ambito del CPR-2024, ci saranno diversi obblighi da rispettare:
Dichiarazione obbligatoria delle prestazioni ambientali nel ciclo di vita dei prodotti
I fabbricanti dovranno dichiarare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei loro prodotti per un set di caratteristiche ambientali essenziali predeterminate. Questa dichiarazione si baserà sulla norma EN 15804 (o EN 50693 per prodotti legati a sistemi di riscaldamento) e dovrà essere inclusa nella dichiarazione di prestazione e conformità (DoPC).
L’ introduzione delle caratteristiche ambientali essenziali avverrà in modo graduale: dalla data di applicazione del CPR-2024 (8 gennaio 2026), la DoPC dovrà coprire le caratteristiche elencate nell'Allegato II, punti da (a) a (d). Ovviamente, l’obbligo sarà valido da questa data solo per i prodotti da costruzione coperti da specifiche tecniche armonizzate sviluppate nell'ambito del CPR-2024.
Le prestazioni potranno essere calcolate tramite un software gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea.
a) effetti dei cambiamenti climatici – totale;
b) effetti dei cambiamenti climatici – combustibili fossili;
c) effetti dei cambiamenti climatici – biogenici;
d) effetti dei cambiamenti climatici – uso del suolo e cambiamento di uso del suolo
Da 4 anni dopo la data di applicazione, dovranno essere aggiunte le caratteristiche della Sezione 2, punti da (e) a (m) dell'Allegato II
e) riduzione dello strato di ozono;
f) potenziale di acidificazione
g) eutrofizzazione delle acque dolci;
h) eutrofizzazione delle acque marine;
i) eutrofizzazione terrestre;
j) ozono fotochimico;
k) impoverimento abiotico – minerali, metalli;
l) impoverimento abiotico – combustibili fossili;
m) consumo di acqua;
Da 6 anni dopo la data di applicazione, dovranno essere incluse le caratteristiche dei punti da (n) a (s) dell'Allegato II.
n) particolato;
o) radiazioni ionizzanti, salute umana;
p) ecotossicità, acque dolci;
q) tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
r) tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
s) impatti legati all’uso del suolo.
Altri requisiti ambientali
Oltre alle caratteristiche essenziali, altri obblighi ambientali per i fabbricanti potrebbero essere stabiliti tramite norme armonizzate volontarie che coprono requisiti di prodotto (sicurezza, funzionalità, ambientali diversi dalla LCA) riguardanti la fabbricazione, la progettazione e l'imballaggio dei prodotti, se definiti dalla Commissione Europea tramite Atti Delegati (Articolo 7, paragrafo 1). In tal caso, i fabbricanti dovranno fare riferimento a queste norme volontarie nella documentazione tecnica per dimostrare la conformità.
Disponibilità di pezzi di ricambio
Potrebbe essere richiesto ai fabbricanti di assicurare la disponibilità sul mercato di specifici pezzi di ricambio non comunemente disponibili, in particolare quelli essenziali per sostituire componenti con design proprietari. Questo mira a promuovere l'economia circolare, la riparazione e la riduzione dei rifiuti.
Etichettatura ambientale
La Commissione Europea potrebbe stabilire requisiti specifici di etichettatura ambientale per determinate famiglie o categorie di prodotti, in particolare quelli scelti tipicamente dai consumatori la cui performance ambientale non dipende significativamente dall'installazione.
Allineamento con i requisiti di base per le opere di costruzione (BRCW)
Ll CPR-2024 ristruttura e dettaglia i BRCW, enfatizzando l'approccio del ciclo di vita e l'impatto ambientale in tutte le fasi, inclusa la decostruzione. Nuovi requisiti come le "emissioni nell'ambiente esterno" sono introdotti o dettagliati.
Il ruolo del sistema di valutazione e verifica 3+ (AVS 3+)
Il CPR-2024 introduce un nuovo sistema di valutazione, l'AVS 3+, specificamente dedicato alla valutazione della sostenibilità ambientale dei prodotti.
- Il fabbricante è responsabile della valutazione della performance ambientale (raccolta dati, modellazione, dati aziendali) e dell'implementazione del controllo della produzione in fabbrica (FPC).
- Un organismo notificato (Notified Body) ha il compito di validare la valutazione ambientale del fabbricante. Questo include la validazione dei dati di input, delle assunzioni, del processo di valutazione, dell'uso del software appropriato e l'effettuazione di un'ispezione fisica iniziale per validare i dati specifici dell'azienda.
Connessioni con Altre Normative UE
Il CPR-2024 si allinea con altre iniziative UE:
Digital Product Passport (DPP):
Anche il CPR-2024 introduce il concetto di Costruction Digital Product Passport (DPP), integrato nel framework del Digital Product Passport stabilito dal Regolamento Ecodesign per i Prodotti Sostenibili (ESPR). Il DPP conterrà informazioni complete sui prodotti da costruzione lungo il loro ciclo di vita, inclusa la DoPC e altre informazioni rilevanti per la sostenibilità. Sarà obbligatorio 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Atto Delegato che istituirà il sistema DPP.
Green Public Procurement
Il CPR-2024 rafforza l'uso di prodotti da costruzione sostenibili negli appalti pubblici. Le autorità appaltanti dovranno applicare requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti, se specificati in Atti Delegati nell'ambito della CPR, per i contratti che richiedono tali performance. Le autorità possono comunque fissare requisiti più ambiziosi.
ESPR e REACH
Il CPR-2024 è stata allineato con l'ESPR per la sostenibilità. Per i prodotti energetici che sono anche prodotti da costruzione (come caldaie o sistemi HVAC), i requisiti di sostenibilità saranno stabiliti dall'ESPR. La regolamentazione REACH influisce indirettamente sui prodotti da costruzione regolando le sostanze chimiche utilizzate nella loro fabbricazione; le informazioni REACH rilevanti devono essere fornite insieme alla DoPC.
In Sintesi
Il nuovo CPR-2024 segna un passo significativo verso una maggiore sostenibilità nel settore delle costruzioni, imponendo ai fabbricanti obblighi chiari e progressivi sulla dichiarazione delle performance ambientali e integrando la sostenibilità in aspetti come l'etichettatura, la disponibilità dei pezzi di ricambio e gli appalti pubblici. Queste modifiche sono destinate a migliorare la trasparenza, promuovere l'economia circolare e contribuire agli obiettivi ambientali dell'UE.