Con l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/3110, noto come Construction Products Regulation (CPR), il concetto di zona armonizzata assume un ruolo fondamentale per chiarire quando e a quali condizioni un prodotto da costruzione deve rispettare le regole comuni dell’Unione Europea.
La zona armonizzata comprende tutti i prodotti per i quali è disponibile almeno una specifica tecnica armonizzata a livello europeo, definita hTS – harmonised Technical Specification.
Quando un prodotto rientra in questo ambito, la normativa tecnica europea diventa obbligatoria e stabilisce in modo uniforme per tutti gli Stati membri:
i requisiti applicabili e i relativi metodi di prova;
i criteri per la valutazione delle prestazioni;
i contenuti della Dichiarazione di Prestazione;
le regole per l’apposizione della marcatura CE.

In termini pratici, un prodotto appartenente alla zona armonizzata può essere immesso sul mercato europeo esclusivamente se conforme alla norma armonizzata di riferimento. Non si tratta di una facoltà per il fabbricante, ma di un vero e proprio obbligo normativo previsto dal CPR.
L’inclusione di un prodotto nella zona armonizzata produce effetti diretti sia per i produttori sia per le autorità nazionali. Gli Stati membri, infatti, non possono introdurre requisiti supplementari o differenti rispetto a quelli già definiti dalle norme armonizzate europee.
Non sono quindi consentite prove aggiuntive, marcature nazionali o specifiche tecniche alternative: la conformità alla norma armonizzata e la corretta marcatura CE sono sufficienti.
Questo sistema è alla base della libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato unico europeo. Un prodotto conforme può essere commercializzato in tutti gli Stati membri senza adattamenti a normative nazionali diverse, con una riduzione significativa delle barriere tecniche e delle duplicazioni di costi.

Il CPR 2024/3110 introduce una definizione di prodotto da costruzione più ampia e aggiornata, in linea con l’evoluzione tecnologica del settore. La disciplina si estende infatti anche a:
kit e sistemi;
elementi prefabbricati;
prodotti realizzati mediante stampa 3D;
prodotti riutilizzati o riciclati.
Questo approccio riflette le esigenze legate all’innovazione e all’economia circolare.
In tale contesto, le norme armonizzate e la zona armonizzata rappresentano lo strumento chiave per garantire un approccio coerente a livello europeo in termini di sicurezza, prestazioni, sostenibilità, durabilità ed emissioni.
Considerata l’ampia eterogeneità del settore dei materiali da costruzione – che va dai laterizi e dagli isolanti fino a sistemi complessi e materiali innovativi – la zona armonizzata consente di assicurare coerenza normativa, tracciabilità e libera circolazione dei prodotti conformi in tutta l’Unione Europea.
Quando, per una determinata categoria di prodotto, non è ancora disponibile una norma armonizzata, il prodotto viene considerato non armonizzato.
In questi casi il fabbricante può comunque immettere il prodotto sul mercato, ma non si applicano gli obblighi di marcatura CE previsti dal CPR per i prodotti armonizzati. Gli Stati membri possono quindi stabilire requisiti nazionali, condizioni di utilizzo, certificazioni aggiuntive o altre disposizioni, purché compatibili con le regole del mercato interno.
In assenza di una specifica tecnica armonizzata hTS, il produttore non è obbligato ad applicare una norma armonizzata né a richiedere una valutazione di conformità basata su hTS. Tuttavia, esiste una possibilità alternativa.
Il fabbricante può infatti:
richiedere una European Technical Assessment (ETA) tramite un Technical Assessment Body (TAB);
una volta ottenuta l’ETA, redigere la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC);
apporre la marcatura CE.
In questo modo, anche un prodotto non coperto da hTS può circolare liberamente nel mercato dell’Unione Europea, alle stesse condizioni dei prodotti marcati CE sulla base di norme armonizzate.