AVS, sistemi di valutazione e verifica nel CPR 3110/2024

I sistemi AVS (Assessment and Verification Systems)

Il nuovo Regolamento CPR 2024 introduce un’importante revisione del modo in cui vengono valutate, verificate e mantenute nel tempo le prestazioni dei prodotti da costruzione. Il precedente sistema AVCP previsto dal CPR 305/2011 viene sostituito dai Sistemi AVS ( Assessment and Verification Systems ), un modello più articolato e coerente con l’evoluzione del mercato.

Cosa sono gli AVS e qual è il loro scopo

Gli AVS, descritti nell’Allegato IX del CPR 2024, definiscono i compiti necessari per:

  • valutare le prestazioni dichiarate di un prodotto da costruzione;

  • assicurare che tali prestazioni rimangano stabili nel tempo;

  • verificare la conformità al Regolamento.


Il nuovo impianto normativo prevede sei sistemi AVS, assegnati dalla Commissione Europea tramite atti delegati. La scelta del sistema dipende dal tipo di prodotto, dal rischio potenziale e dal livello di variabilità del processo produttivo. Per alcune categorie è possibile che si applichino più sistemi AVS.

Per ciascun sistema, il fabbricante deve rispettare obblighi specifici che possono comprendere:

  • gestione e monitoraggio del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC);

  • attività di prova e campionamento;

  • predisposizione della documentazione tecnica.


Il livello di complessità e l’eventuale coinvolgimento di un Organismo Notificato cambiano in base al sistema AVS applicabile: si passa da verifiche complete con audit e prove (Sistema 1+) fino alla piena autocertificazione del fabbricante (Sistema 4).

I sei sistemi AVS


Riepilogo dei compiti di fabbricante (F) e organismo notificato (ON)


AVS: ruoli e responsabilità


Obblighi comuni nei sistemi AVS

Il CPR 2024 rafforza in modo significativo la definizione del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC), che deve:

  • coprire l’intero processo produttivo, dal ricevimento delle materie prime alla spedizione del prodotto finito (approccio gate to gate);

  • garantire la conformità al tipo designato e alla corretta categoria di prodotto;

  • integrare tutti gli elementi tecnici necessari all’applicazione del sistema o dei sistemi AVS richiamati nella hTS o nell’EAD applicabile.


Indipendentemente dal sistema AVS, i fabbricanti devono inoltre:

  • determinare il tipo di prodotto e applicare la categoria corretta, come previsto nella hTS o nell’EAD;

  • predisporre la documentazione tecnica relativa alla valutazione delle prestazioni (non richiesta per AVS 3+);

  • predisporre la documentazione tecnica relativa alla conformità ai requisiti del CPR 2024 (non richiesta per AVS 3+).


Extended Application: un approccio alternativo di valutazione

Il CPR 2024 non definisce esplicitamente il concetto di extended application rules, ma lascia chiaramente intendere che si tratti di procedure contenute nelle specifiche tecniche armonizzate, negli EAD e nelle norme armonizzate.

Queste regole permettono una maggiore flessibilità nella valutazione della conformità quando i metodi di prova standard non sono applicabili, ad esempio per prodotti con dimensioni fuori dai limiti dei set-up di prova tradizionali.


In sintesi: i vantaggi del nuovo approccio AVS

L’introduzione dei Sistemi AVS nel CPR 2024 comporta un rafforzamento delle responsabilità del fabbricante, soprattutto in materia di sostenibilità e controllo interno; è inoltre previsto un ruolo più esteso per gli organismi notificati, anche nei sistemi considerati meno invasivi (es. AVS 3).

Il risultato atteso è una più elevata affidabilità dei prodotti immessi sul mercato europeo, con prestazioni non solo conformi alla normativa, ma anche più stabili e sostenibili nel tempo.

 

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