Differenze tra prestazioni, requisiti e informazioni di prodotto

Differenze tra prestazioni, requisiti e informazioni di prodotto: esempio applicativo.

Nel Regolamento (UE) 2024/3110, oltre al concetto consolidato di prestazione del prodotto, vengono ora formalizzati due nuovi livelli: i requisiti di prodotto e le informazioni di prodotto.
Conoscere e distinguere questi tre livelli è fondamentale per comprendere gli obblighi specifici per i fabbricanti e il margine di intervento lasciato agli Stati membri.



Prestazioni di prodotto: la dichiarazione delle caratteristiche essenziali

Nel contesto del CPR 2024/3110, la prestazione rappresenta il livello, classe o valore con cui un prodotto manifesta le sue caratteristiche essenziali. Tali caratteristiche sono direttamente correlate ai requisiti di base delle opere di costruzione, includendo anche quelle ambientali, ora esplicitamente considerate nel nuovo regolamento.
Le prestazioni:
Il CPR non impone soglie minime prestazionali a livello europeo. La prestazione deve essere dichiarata, non necessariamente “approvata”. Il regolamento stabilisce il come misurare e dichiarare, non il quanto.


Requisiti di prodotto: condizioni obbligatorie per la messa sul mercato

Il CPR 2024/3110 introduce ufficialmente il concetto di requisiti di prodotto, ovvero caratteristiche che il prodotto deve possedere obbligatoriamente per poter essere immesso sul mercato, indipendentemente dalle prestazioni.
I requisiti di prodotto:
  • non sono graduabili;
  • non si esprimono in valori o classi;
  • seguono una logica binaria: il prodotto è conforme o non lo è.

Se un requisito applicabile non viene rispettato, il prodotto non può essere considerato conforme, anche in presenza di prestazioni elevate.
Il rispetto dei requisiti deve anch’esso essere coperto dalla DoPC.


Informazioni di prodotto: trasparenza, tracciabilità e utilizzo responsabile

Il terzo livello previsto dal nuovo CPR riguarda le informazioni di prodotto, che non misurano la prestazione e non attestano la conformità. 

Le informazioni devono essere complete, chiare e accessibili, disponibili anche in formato digitale e devono comprendere:
  • identificazione univoca;
  • usi previsti e condizioni d’uso ammesse;
  • durabilità o vita utile stimata;
  • materiali principali;
  • istruzioni per posa, uso, manutenzione e disinstallazione;
  • aspetti di sicurezza e gestione a fine vita.

Le informazioni di prodotto non sono più elementi secondari: diventano parte integrante della conformità del prodotto, e quindi obbligatorie.


Il ruolo degli Stati membri: regolamentare l’uso senza ostacolare il mercato

Grazie al nuovo assetto regolatorio, gli Stati membri non possono intervenire sull’immissione del prodotto sul mercato, ma sulla sua idoneità all’uso in specifici contesti locali, sfruttando le prestazioni dichiarate e le informazioni di prodotto fornite dal fabbricante.
Tra le azioni possibili:
  • fissare soglie prestazionali minime per le opere (non per i prodotti);
  • stabilire condizioni di utilizzo legate a contesti ambientali o funzionali;
  • disciplinare l’uso dei prodotti in funzione di sicurezza, salute, ambiente o durabilità;
  • imporre regole su posa, manutenzione, disinstallazione e fine vita;
  • valutare l’idoneità del prodotto a determinati impieghi specifici.


ℹ️ Le informazioni di prodotto non assumono valore di requisiti UE, ma vengono utilizzate per regolare l’uso nazionale dei prodotti nell’opera.


Esempio pratico: il serramento esterno

Un fabbricante commercializza una finestra marcata CE secondo la norma armonizzata applicabile. Nella DoPC dichiara:
  • Trasmittanza termica Uw = 1,3 W/m²K
  • Tenuta all’acqua: classe E750
  • Permeabilità all’aria: classe 4
  • Resistenza al carico del vento: classe C3
  • Isolamento acustico Rw = 38 dB

Questi valori rappresentano le prestazioni del prodotto.

In parallelo, il prodotto deve rispettare eventuali requisiti di prodotto, per esempio relativi a: sicurezza, salute, ambiente, condizioni obbligatorie.

Infine, deve fornire informazioni di prodotto, come:
  • uso previsto (es. edifici residenziali e terziari);
  • condizioni di utilizzo (esposizione a pioggia battente, classe di vento);
  • durabilità o vita utile stimata;
  • istruzioni di posa (controtelaio, giunti, fissaggi);
  • modalità di manutenzione;
  • limiti d’uso prevedibili.

Ora, immaginiamo che uno Stato membro introduca un regolamento nazionale per edifici in zona costiera, soggetti a forte vento e pioggia. Lo Stato non può imporre requisiti prestazionali diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata, ma può limitare l’uso di prodotti non idonei a quel contesto, sulla base delle prestazioni dichiarate e delle informazioni fornite.

Risultato: il prodotto è conforme al CPR e può essere liberamente commercializzato ma potrebbe non essere utilizzabile in quel contesto specifico.
 

Desidero iscrivermi alla newsletter "CPR 2024/3110"

Quando invii il modulo, controlla la tua posta in arrivo per confermare l'iscrizione.