Dopo la pubblicazione degli
atti delegati sul fuoco, la Commissione europea ha adottato il
Regolamento delegato (UE) 2026/1310, un ulteriore passaggio nel percorso di attuazione del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione.
Il provvedimento assume un ruolo centrale perché individua i
sistemi di valutazione e verifica (AVS) da applicare alle diverse famiglie e categorie di prodotti da costruzione, in relazione alle caratteristiche essenziali e, ove applicabile, ai requisiti previsti dal nuovo quadro normativo.
Regolamento delegato 2026/1310
Con il nuovo CPR, l’Unione Europea sta aggiornando le regole armonizzate per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Per rendere operativo questo sistema, era necessario definire in modo puntuale quali attività competono ai fabbricanti e quale livello di partecipazione è richiesto agli organismi notificati.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1310 interviene proprio su questo aspetto.
In sintesi, il testo chiarisce
chi è chiamato a svolgere determinate verifiche per dimostrare la conformità delle prestazioni dichiarate e per accompagnare il futuro utilizzo della marcatura CE nell’ambito del CPR 2024/3110.
📎 Consulta il testo integrale del regolamento.
Un’impostazione in continuità con il precedente CPR
La Commissione ha mantenuto un'impostazione sostanzialmente coerente con il Regolamento (UE) n. 305/2011, apportando solo limitate modifiche ai sistemi AVS esistenti e introducendo il nuovo sistema 3+ per la valutazione della sostenibilità ambientale.
L’attribuzione dei sistemi AVS è stata definita considerando diversi fattori, tra cui:
- l’uso previsto del prodotto;
- le possibili conseguenze di difetti o prestazioni non adeguate;
- la complessità e la sensibilità del processo produttivo;
- la possibilità di rilevare eventuali errori di fabbricazione.
La finalità è bilanciare la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente con l’esigenza di contenere gli adempimenti a carico dei fabbricanti.
L’allegato al regolamento assegna i sistemi di valutazione e verifica a un’ampia serie di famiglie di prodotto, tra le quali rientrano:
- serramenti, finestre e porte;
- facciate continue;
- vetro piano e vetro strutturale;
- materiali isolanti;
- prodotti prefabbricati in calcestruzzo;
- prodotti strutturali in acciaio e legno;
- prodotti per impermeabilizzazione;
- aggregati, cementi e calcestruzzi;
- prodotti antincendio;
- prodotti per infrastrutture stradali e ferroviarie;
- fissaggi, ancoraggi e sistemi costruttivi.
Le assegnazioni non dipendono soltanto dalla categoria merceologica, ma anche dalla specifica prestazione da dichiarare e verificare.
Caratteristiche orizzontali: sicurezza, salute e sostenibilità
Un aspetto particolarmente significativo riguarda alcune caratteristiche “orizzontali”, destinate a interessare numerose famiglie di prodotti.
Tra le principali si possono ricordare:
- reazione al fuoco;
- comportamento in caso di incendio esterno;
- emissione e contenuto di sostanze pericolose;
- sostenibilità ambientale.
Per queste caratteristiche il regolamento prevede criteri specifici, applicabili a prescindere dalla singola famiglia di prodotto.
Questa scelta conferma l’attenzione crescente del legislatore europeo verso temi come sicurezza in caso d’incendio, tutela della salute e sostenibilità ambientale.
I prossimi sviluppi...
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1310 non introduce direttamente nuovi requisiti tecnici per i prodotti da costruzione.
Rappresenta tuttavia un elemento essenziale dell’architettura del nuovo CPR, perché fornisce la base per lo sviluppo di:
- le future specifiche tecniche armonizzate;
- le richieste di normazione rivolte al CEN;
- i documenti per la valutazione europea (EAD);
- i futuri schemi di marcatura CE.
Per i fabbricanti, questo atto delegato è quindi un riferimento da leggere con attenzione: consente di anticipare il livello di coinvolgimento degli organismi notificati nella valutazione delle prestazioni e aiuta a prepararsi alle future disposizioni applicative del CPR 2024/3110.
Per approfondire il tema dei
sistemi AVS nel nuovo CPR, è possibile consultare l’approfondimento dedicato.