Istituto Giordano informa di essere allineato alle modalità di esecuzione introdotte.
Le attività riguardano le unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera, di proprietà di soggetti italiani con residenza in Italia, nei casi in cui la normativa dello Stato di bandiera non preveda specifiche certificazioni di sicurezza. È responsabilità del proprietario dell’unità di verificare la documentazione rilasciata dallo Stato di bandiera e la necessità di sottoporre l’unità alla verifica prevista dalla norma.
12/08/2026 - AGGIORNAMENTO NORMATIVO BANDIERE ESTERE - Art. 26-ter
Con il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 (art. 10, comma 1) l'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 26-ter è stata fissata al 31 ottobre 2026. Il legislatore ha motivato tale scelta con la necessità di consentire agli Organismi di completare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dalla norma e agli organi accertatori di adeguare il sistema dei controlli.
Di fatto, il provvedimento concede più tempo agli armatori per regolarizzare la propria posizione e agli Organismi per completare le verifiche richieste sulle unità interessate prima della piena applicazione delle disposizioni.
Le attività di verifica e il rilascio degli attestati da parte di Istituto Giordano proseguono regolarmente.
Il rinvio serve a concedere più tempo per mettersi in regola, ma non elimina la necessità della verifica né modifica le modalità con cui deve essere effettuata.
La scelta di procedere immediatamente o in un momento successivo resta ovviamente rimessa al proprietario dell'unità; è tuttavia importante che sia consapevole del fatto che le verifiche previste dall'art. 26-ter devono essere eseguite con l'unità in galleggiamento. Pertanto, una volta alata per il rimessaggio o per lavori a terra, l'ispezione non potrà più essere effettuata fino alla successiva messa in acqua.
La circolare ministeriale chiarisce che l’attività di valutazione tecnica è finalizzata a individuare eventuali criticità riconducibili a incuria o carenza manutentiva, mediante ispezione dell’unità in acqua.
La verifica si basa su quanto visivamente e funzionalmente riscontrabile al momento dell’ispezione e può condurre, ove necessario, alla richiesta di interventi correttivi o alla sospensione del rilascio dell’attestazione in presenza di criticità rilevanti.
A esito positivo della verifica viene rilasciata un’ATTESTAZIONE DELLO STATO DELL’UNITÀ ai sensi dell’art. 26-ter i cui contenuti minimi sono stati indicati nella circolare suddetta.
L’attestazione:
Ai fini dell’applicazione dell’art. 26-ter, restano valide eventuali attestazioni già rilasciate dagli Organismi Notificati nell’ambito della certificazione di sicurezza per unità precedentemente iscritte nei registri italiani, purché in corso di validità.