Il Superbonus al 110% è ormai operativo e giungono sempre più numerose le richieste di informazioni circa l’idoneità dei materiali isolanti al fine di accedere alle detrazioni fiscali.

Verifica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Il DL Rilancio prevede espressamente che i materiali isolanti utilizzati debbano rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Nello specifico al paragrafo 2.4.2.9 del decreto dell’11/10/2017 viene previsto che i materiali isolanti:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
| Isolante in forma
di pannello | Isolante stipato,
a spruzzo/insufflato | Isolante in materassini |
---|
Cellulosa | | 80% | |
Lana di vetro | 60% | 60% | 60% |
Lana di roccia | 15% | 15% | 15% |
Perlite espansa | 30% | 40% | 8-10% |
Fibre di poliestere | 60-80% | | 60-80% |
Polistirene espanso | Dal 10% al 60% in funzione
della tecnologia adottata
per la produzione | Dal 10% al 60% in funzione
della tecnologia adottata
per la produzione | |
Polistirene estruso | Dal 5% al 45% in funzione
della tipologia del prodotto e
della tecnologia adottata per la produzione | | |
Poliuretano espanso | 1-10% in funzione della tipologia
del prodotto e della tecnologia
adottata per la produzione | 1-10% in funzione della tipologia del prodotto e
della tecnologia adottata per la produzione | |
Agglomerato di poliuretano | 70% | 70% | 70% |
Agglomerati di gomma | 60% | 60% | 60% |
Isolante riflettente in alluminio | | | 15% |

Verifica delle prestazioni termiche dichiarate
Isolanti soggetti all’obbligo di marcatura CE
Per i materiali isolanti per i quali esiste una norma armonizzata di prodotto la marcatura CE è
obbligatoria e il produttore, per poter dichiarare il valore di conduttività termica dei suoi prodotti, deve eseguire le prove iniziali di tipo presso un
Laboratorio Notificato quale Istituto Giordano, ovvero un laboratorio che abbia ricevuto una specifica autorizzazione da parte di uno stato europeo.
In Italia la notifica per le norme sugli isolanti termici viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero degli Interni tramite appositi Decreti di abilitazione. L’elenco dei laboratori europei notificati per ciascuna norma di prodotto è consultabile sul sito della comunità europea denominato “NANDO”.
Il produttore è quindi tenuto alla redazione di una DoP (Dichiarazione di Prestazione) dove riporterà, tra le altre prestazioni, il valore di conducibilità dichiarato “
λD”
, valutato secondo quanto previsto dalla relativa norma di marcatura.
Di seguito si riporta una tabella con le principali norme armonizzate di marcatura per gli isolanti “tradizionali”.
NORMA | ISOLANTI PER L'EDILIZIA | NORMA | ISOLANTI INDUSTRIALI |
---|
UNI EN 13162 | MW: lane minerali | UNI EN 14303 | MW: lane minerali |
UNI EN 13163 | EPS: polistirene espanso | UNI EN 14304 | FEF: espanso elastomerico flessibile |
UNI EN 13164 | XPS: polistirene estruso | UNI EN 14305 | CG: vetro cellulare |
UNI EN 13165 | PU: poliuretano | UNI EN 14306 | CS: silicato di calcio |
UNI EN 13166 | PF: schiume fenoliche | UNI EN 14307 | XPS: polistirene estruso |
UNI EN 13167 | CG: vetro cellulare | UNI EN 14308 | PU: poliuretano |
UNI EN 13168 | WW: lana di legno | UNI EN 14309 | EPS: polistirene espanso |
UNI EN 13169 | EPB: perlite espansa | UNI EN 14313 | PEF: polietilene espanso |
UNI EN 13170 | ICB: sughero espanso | UNI EN 14314 | PF: schiume fenoliche |
UNI EN 13171 | WF: fibre di legno | UNI EN 14319-1 | PU industriale per iniezione "dispensed" |
UNI EN 14064-1 | MW sfusi | UNI EN 14320-1 | PU industriale a spruzzo "sprayed" |
UNI EN 14315-1 | PU a spruzzo "sprayed" | | |
UNI EN 14316-1 | EP: perlite espansa sfusa | | |
UNI EN 14317-1 | EV: vermiculite espansa sfusa | | |
UNI EN 14318-1 | PU per iniezione "dispensed" | | |
Isolanti non soggetti all’obbligo di marcatura CE
In assenza di norma armonizzata si può procedere alla marcatura CE in ambito volontario avvalendosi di un EAD e conseguente rilascio di un ETA da parte di un organismo di valutazione tecnica designato (TAB).
In ogni caso, indipendentemente dalla scelta di marcare CE o meno in ambito volontario, in Italia continua ad essere in vigore il DM 02 Aprile 1998 “
Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” che riporta all’art.2 che “…
l’obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero
siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.”
Sempre nello stesso decreto all’art.3 viene previsto che “…
la certificazione puó essere costituita da una "dichiarazione del produttore" mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando le normative europee.”
Quindi anche in assenza di obbligo di marcatura CE se il produttore commercializza il prodotto come “efficiente” da un punto di vista energetico deve procedere alla misura della conducibilità termica presso
Laboratorio Accreditato.
Non basta. Perché non
è sufficiente una SINGOLA misurazione per determinare la prestazione del prodotto.
Nel Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 viene infatti richiamata la norma UNI EN ISO 10456 che fornisce un procedimento per la determinazione della conducibilità dichiarata dei materiali non coperti da marcatura CE.
Affinché il valore dichiarato sia
statisticamente rappresentativo della produzione devono essere state eseguite
almeno 3 misure per poi applicare quanto previsto dalla norma per determinare la prestazione dichiarabile del prodotto.
Nell’accettare il materiale in cantiere e nel calcolo secondo la norma UNI EN ISO 6946 (citata in una recente faq dall’ENEA per la determinazione della trasmittanza del sistema a cappotto) bisogna quindi prestare massima attenzione alle schede tecniche dei Produttori ed eventualmente richiedere i rapporti di prova a corredo delle prestazione dichiarate.
Corrado Colagiacomo
Responsabile Sezione di Trasmissione del Calore – Calcoli Istituto Giordano
Coordinatore nazionale del CT 202/GL 01 “Misura in laboratorio delle proprietà termiche di materiali, elementi e strutture” all’interno del CTI