
La Direttiva 89/106/CE (recepita in Italia dal noto DPR 246/1993) ha introdotto la procedura dell’Attestazione di Conformità CE, finalizzata alla libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno dello spazio economico europeo.
Secondo la legislazione comunitaria, qualora per un determinato prodotto da costruzione sia stata emanata una Norma Europea armonizzata (cioè varata su specifico mandato della Commissione Europea), il prodotto stesso dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche ed alle procedure amministrative indicate nella corrispondente EN, prescindendo quindi da previgenti normative nazionali.
L’entrata in vigore di tali EN prevede un periodo di Coesistenza, variabile da 1 a 2 anni, durante il quale il Produttore potrà, in alternativa, applicare liberamente la previgente qualificazione nazionale ovvero richiedere l’Attestazione di conformità CE.
Al termine di tale periodo,
le procedure di certificazione CE, ora sinteticamente esposte, saranno le uniche a regolamentare la produzione e la commercializzazione dei prodotti.
Anche per i manufatti prefabbricati strutturali, la loro commercializzazione ed utilizzazione, sempre se coperta da norma EN armonizzata, in futuro sarà disciplinata esclusivamente dal sistema
dell’Attestazione di conformità CE, in relazione al Requisito esenziale di sicurezza e stabilità, come specificato nella stessa Direttiva 89/106 CE.
In questo senso, del resto, si è espressa anche la Prima Sezione di questo Consiglio Superiore, che con Voto n.237 del 17.4.2007 ha evidenziato come il DPR 246/1993 ha reso “esplicite le condizioni cui devono sottostare i prodotti perché vi si possa apporre la marcatura CE. Ogni altra condizione imposta al di fuori di tali condizioni, pur se volta ad ottenere maggiori garanzie per la commercializzazione, costituirebbe un appesantimento indebito della procedura individuata dalle direttive europee e come tale in contrasto con il principio della semplificazione che è a base delle stesse direttive”.
Per quanto riguarda il periodo di coesistenza, sopra accennato, appare evidente che qualora un produttore aderisca volontariamente al sistema di certificazione CE, in relazione ad una determinata categoria di manufatti da esso prodotti,
automaticamente dovrà aderire in tutto alle relative procedure ed agli obblighi normativi conseguenti, sottraendosi così, limitatamente a quei prodotti, alla previgente normativa nazionale, seppure ancora non abrogata.
In questo senso si è espressa anche la Prima Sezione con il Voto n.237 sopra citato, precisando che “fino al termine del periodo di coesistenza, che è perentorio, è facoltà del produttore scegliere se continuare a far riferimento alla legislazione italiana previgente o a quella di recepimento della normativa europea, fermo restando che deve essere verificato il rispetto di una delle due normative”.
D’altra parte, nell’ottica della libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno dello spazio economico europeo, solo in questo modo è possibile garantire uniformità di comportamento, da parte della Pubblica Amministrazione, nei confronti dei produttori nazionali, rispetto ad eventuali produttori comunitari, che commercializzino in Itala prodotti simili, ma già dotati di marcatura CE.
Entrando nel merito del sistema di Attestazione di conformità CE, tralasciando i sistemi di Attestazione 3 e 4, che prevedono essenzialmente la sola Dichiarazione del fabbricante, per i manufatti prefabbricati strutturali ( per i quali, in generale, vige il sistema di Attestazione 2+) gli Attestati in questione sono rilasciati da Organismi Terzi Notificati, appositamente autorizzati.
L’abilitazione agli Organismi nazionali, limitatamente al requisito di resistenza meccanica e stabilità, è rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero Infrastrutture.
Il Servizio Tecnico Centrale, essendo esso stesso Organismo di Certificazione ai sensi dell’art.8 del DPR 246/1993 (notificato presso la Comunità Europea con il n° 969), può direttamente provvedere al rilascio, ai vari produttori, degli Attestati di conformità di cui sopra.
In generale, gli Attestati per il sistema 2 e 2+ sono rilasciati previa verifica e certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica, da attuare a mezzo di visite ispettive (solo iniziale per il sistema 2, a carattere generalmente semestrale per il sistema 2+) da parte dell’Organismo Notificato.
Si riporta nel seguito un Prospetto con l’indicazione delle EN armonizzate già approvate e pubblicate, per le quali è già in corso (o scaduto) il periodo di Coesistenza con le Norme nazionali previgenti.
(Fonte: Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)