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I centri di trasformazione che ricadono nel DM 14.01.08 relativo alle NTC, devono ottemperare allo stesso anche se il prodotto è destinato ad un Paese extra UE?
Se volessi capire a quali dei prodotti di un Centro di Trasformazione va applicata l'etichetta di CdT, qual è la discriminante da utilizzare?

La normativa tecnica italiana deve essere obbligatoriamente rispettata solo per il territorio nazionale.
Nel momento in cui si producono e/o si effettuano lavorazioni destinate esclusivamente a Paesi esteri occorre fare riferimento alle norme tecniche di tali Paesi.
Nella fattispecie, se il suo prodotto è destinato all'estero non occorre che rispetti le nostre norme ma deve obbligatoriamente rispettare le norme dei Paesi in cui verrà commercializzato e/o installato.
 
Diciamo che tutto ciò che è strutturale e, quindi, disegnato, progettato e calcolato ai sensi delle NTC con relativo rilascio di concessione edilizia o permesso di costruire, deve obbligatoriamente essere realizzato da officine in regola con l'attestazione ministeriale di Centro di Trasformazione.
 
In linea di massima, i funzionari ministeriali ci dicono di fare riferimento - per comprendere le opere e/o gli impianti che rientrano nella disciplina della legge 1086/71, ovvero nelle NTC - alla circolare 14 febbraio 1974 n. 11951.
 
 
 
 
 
 
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