Con la sentenza n. 4106/2011 quindi, vengono delineate le diverse responsabilità.
Il caso in esame trattava la condanna alla pena di due mesi di detenzione ad un direttore di stabilimento ritenuto responsabile di un infortunio sul lavoro con lesioni al dipendente.
Appellandosi alla normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro la quale attribuisce al datore di lavoro ogni responsabilità per eventuali mancanze nelle misure di protezione per la sicurezza dei lavoratori, l’imputato era ricorso alla Corte Suprema che, ha rigettato l’istanza dando conferma della diretta responsabilità del direttore di stabilimento in materia di sicurezza sul lavoro.
La delibera della Cassazione si riferisce alla definizione di datore di lavoro contenuta nel D.Lgs. 242/96, come:
“ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” nonché “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali dell’impresa”.
Con tale interpretazione viene sottolineato che, in alcune imprese, le due figure possono non coincidere.
In caso di infortunio cosa succede? Chi è responsabile della mancata adozione di sufficienti misure di protezione?