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Fin dove arrivano le responsabilità del Direttore di Stabilimento?

 
La Corte di Cassazione si esprime introducendo una nuova distinzione all’interno della figura del direttore di stabilimento: inteso in modo giuslavoristico e in modo previdenziale.
Con la sentenza n. 4106/2011 quindi, vengono delineate le diverse responsabilità.
 
Il caso in esame trattava la condanna alla pena di due mesi di detenzione ad un direttore di stabilimento ritenuto responsabile di un infortunio sul lavoro con lesioni al dipendente.
Appellandosi alla normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro la quale attribuisce al datore di lavoro ogni responsabilità per eventuali mancanze nelle misure di protezione per la sicurezza dei lavoratori, l’imputato era ricorso alla Corte Suprema che, ha rigettato l’istanza dando conferma della diretta responsabilità del direttore di stabilimento in materia di sicurezza sul lavoro.
 
La delibera della Cassazione si riferisce alla definizione di datore di lavoro contenuta nel D.Lgs.  242/96, come:
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” nonché “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali dell’impresa”.
Con tale interpretazione viene sottolineato che, in alcune imprese, le due figure possono non coincidere.
 
In caso di infortunio cosa succede? Chi è responsabile della mancata adozione di sufficienti misure di protezione?
La responsabilità ricade su chi ha operato le scelte finanziarie necessarie ad effettuare gli adempimenti prescritti:
 
  • se il direttore di stabilimento ha potere decisionale finanziario con possibilità di disporre delle risorse necessarie alla messa in sicurezza dei lavoratori, la mancanza dell’adozione ricade fra le sue responsabilità
  • se esso invece non ha potere di spesa per la gestione della sicurezza aziendale, tale responsabilità non gli può essere attribuita.

CASSAZIONE SENTENZA N. 4106/2011

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