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Al via il nuovo Regolamento per i Prodotti da Costruzione.


Il 18 gennaio 2011 il Parlamento Europeo, in seduta plenaria, ha approvato il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) che sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE (CPD), fissando al contempo gli standard per la commercializzazione di tali prodotti all'interno dell’Unione Europea .

Lo scopo di questa nuova normativa è la difesa della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente, con particolare attenzione verso le piccole e le microimprese.
Tale regolamento ha applicazione immediata nei Paesi Membri, tuttavia alcune norme in esso contenute, saranno valide dal 1° luglio 2013, dando tempo alle aziende di adeguarsi.
Le principali novità, contenute nel Regolamento dei Prodotti da Costruzione, riguardano:
 
  • la Dichiarazione di prestazione: l’azienda dovrà dichiarare almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione relativa all’uso o agli usi previsti. Tale dichiarazione, presentata in formato cartaceo ed elettronico, dovrà essere resa disponibile all’utilizzatore finale del prodotto che ne faccia richiesta.
  • Salute, sicurezza e ambiente : le opere edili dovranno essere progettate,  costruite e demolite, assicurando un uso sostenibile delle risorse naturali;  permettendo anche un riciclo delle stesse. Inoltre, esse non dovranno costituire, durante tutto il loro ciclo di vita,  una minaccia per la salute, l’igiene, la sicurezza  dei cittadini.
  • Sostanze pericolose: la dichiarazione di prestazione dovrà contenere informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose (art. 31 e 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006), al fine di assicurare un alto livello di protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle opere edili ed, inoltre, per facilitare lo sviluppo di prodotti eco sostenibili.
  • Procedure semplificate: Saranno definite le condizioni per  procedure semplificate per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione che saranno applicabili solo alle persone fisiche o legali che fabbricano i prodotti, al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e di sorveglianza sul mercato.
  • Marcatura CE: la marcatura CE sarà seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta. Il nome e l’indirizzo del produttore o il marchio identificativo dello stesso, dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. Gli Stati dovranno far rispettare le procedure di accesso alla marchiatura CE.
  • Norme armonizzate: si dovrà elaborare un metodo uniforme europeo per l’attestazione di conformità ai requisiti fondamentali.
  • Documento europeo di valutazione (European Assesment Document): deve figurare una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche legate all’utilizzo previsto e concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB), i metodi ed i criteri per valutare le qualità del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali.
  • Compiti degli Organi di Valutazione tecnica(TAB) :
    a) assicurare cooperazione e consultazione con gli altri portatori di interesse
    b) promuovere una maggiore efficienza e miglior servizio all’industria
    c) coordinare procedure per la stesura di modelli di documenti europei di valutazione e per l’emissione di Valutazioni Tecniche europee assicurando la trasparenza e la necessaria confidenzialità di tali procedure.
    I TAB devono rendere pubblici il loro organigramma e i nomi dei componenti degli organi decisionali.
  • Rapporto della Commissione: Tre anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà fare rapporto al Parlamento ed al Consiglio Europeo per stabilire gli obblighi informativi sul contenuto di sostanze pericolose ed, eventualmente, estendere tali obblighi ad altre sostanze, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei cittadini. Questo rapporto sarà accompagnato da proposte legislative adeguate. 
                                                     
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