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Fuoco

L’attività di laboratorio riguardante il fuoco , nasce nei primi anni 80, ma solo a seguito di emissione di leggi e decreti che dettavano le procedure per l’autorizzazione dei laboratori privati da parte del Ministero dell’Interno, l’attività è diventata ufficiale e riconosciuta anche dagli organi ufficiali di controllo come i Vigili del fuoco.

Dal 1986 i laboratori di Resistenza e Reazione al Fuoco sono stati autorizzati dal Ministero dell’Interno ai sensi del DM 26/03/1985 a certificare prodotti e sistemi edilizi: da quel momento si è creata la Divisione Fuoco.
 
L’attività di Protezione Passiva Antincendio (reazione e resistenza) si è sviluppata successivamente anche in ambiti diversi dal civile ottenendo approvazioni anche per il navale (Maritime Equipment Directive) e per il ferroviario.
 
Da qualche anno alla Divisione si è aggiunta nell’ambito della Protezione Attiva Antincendio la sezione Evacuatori Fumo e Calore.

In dettaglio, possiamo distinguere le tre sezioni come segue:
 
  • Reazione al fuoco, per la classificazione dei prodotti a seguito di prove sperimentali che si determina attraverso prove su attrezzature che simulano situazioni di innesco e propagazione dell’incendio; la reazione al fuoco valuta il grado di partecipazione all’incendio di un determinato prodotto;
  • Resistenza al fuoco, per la classificazione dei prodotti e sistemi edilizi a seguito di prove sperimentali su forni in cui si realizzano condizioni di incendio sperimentale previste da specifiche norme di prova ;
  • Evacuatori fumo e calore per valutare le caratteristiche funzionali di un EFC a funzionamento naturale, di nuova costruzione, destinato ad evacuare fumo e calore da un ambiente chiuso (monopiano o ultimo piano di un edificio), al fine di assicurare che: i locali restino liberi da fumo almeno fino ad un’altezza da terra tale da non compromettere la possibilità di movimento; le strutture e le merci siano protette dall’azione dei fumi e dei gas caldi, riducendo in particolare il collasso delle strutture portanti; sia ritardato o evitato l’incendio a pieno sviluppo (“flash over”); siano ridotti i danni provocati dai gas di combustione e da eventuali sostanze tossiche o corrosive originate dall’incendio.
 
Nelle sottosezioni della pagina sono indicate in dettaglio le specifiche della Divisione.
 
 
 

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