Domanda: tutte le porte su cui è installato un maniglione antipanico vanno marcate CE con un Sistema di Attestazione della Conformità (SAC) 1 o esistono delle limitazioni?
Risposta: No, non tutte le porte sulle quali è montato un dispositivo antipanico azionato mediante barra orizzontale o un dispositivo azionato mediante maniglia a leva o piastra a spinta sono da certificare applicando le prescrizioni prevista per il SAC 1.
Una porta esterna pedonale diventa porta lungo le vie di fuga quando viene identificata come tale in un piano di evacuazione (ad esempio in una attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi).
Se per esempio un disabile per facilitare l’apertura delle porte esterne della sua villetta, scegliesse di dotare ciascuna di esse di maniglioni antipanico, è ovvio che tali porte non sarebbero da certificare con un Sistema di attestazione della conformità 1.
Una semplice porta con maniglione antipanico non è dunque una porta lungo le vie di fuga.
E’ importante sottolineare che l' art.2 nel Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 identifica la vie di emergenza (o di esodo, o di uscita, o di fuga), come “il percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro”;
l’uscita di emergenza è invece “il passaggio che immette in un luogo sicuro” e il luogo sicuro è definito come quel “luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio”.
E' compito del committente indicare al fabbricante in base alle proprie esigenze, la necessità di ricevere delle porte destinate alle vie di fuga.
3. RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE
Domanda: cosa rischio se immetto sul mercato delle porte destinate alle vie di esodo non marcate CE secondo il SAC1?
Risposta: il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n. 246, ovvero il Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/CEE Relativa ai Prodotti da Costruzione comunica che:
Art. 2 - Condizioni di immissione sul mercato
1- I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti.
I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto.
Art. 11 – Vigilanza
3 - I prodotti che risultino non muniti del marchio di conformità CE o dell’attestato di conformità o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici.
4 - La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell’edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. [...]
5- Ove si constati che prodotti, anche se muniti del marchio CE o dell’attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all’art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l’immissione in commercio e l’utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro.
In sintesi: il produttore che appone il marchio CE su un serramento destinato a vie di fuga che non ha effettuato la procedura di certificazione prevista dal SAC 1, commette un illecito e rischia la temporanea non commerciabilità dei prodotti e, in casi più gravi, anche il sequestro da parte delle Autorità.
Se i Vigili del Fuoco, durante l’ispezione per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi si trovassero di fronte ad una porta marcata CE, ma non secondo il SAC 1, sarebbero obbligati a denunciare il produttore all’Autorità competente e, ovviamente, a non rilasciare il suddetto certificato.
4. TUTELA DEL PRODUTTORE
Domanda: se produco delle porte con apertura verso l’esterno sulle quali non monto un dispositivo antipanico e delle quali non conosco la destinazione d’uso, ma che potenzialmente potrebbero essere installate lungo le vie di fuga, cosa rischio? Posso in qualche modo tutelarmi?
Risposta: le tutele del fabbricante sono l’etichetta e la dichiarazione di conformità redatte in maniera corretta.
Nell’allegato ZA.3 della norma sui serramenti, UNI EN 14351-1:2010, si dice che :
Il produttore o il suo rappresentante autorizzato designato nella EEA è responsabile dell'applicazione della marcatura CE. Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 93/68/CEE. Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE:- numero di identificazione dell’organismo di certificazione (solo per prodotti sottoposti al sistema 1);
- nome e indirizzo registrato o marchio di identificazione del fabbricante;
- ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è stata applicata;
- numero del Certificato di conformità CE (se pertinente);
- riferimento alla presente norma europea (EN 14351-1:2006+A1:2010);
- descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni, ecc. e impiego previsto.
Indicando sul prodotto “il corretto impiego previsto” e sottointendendo che esso “non è destinato ad essere utilizzato lungo le vie di fuga se non esplicitato”, si può continuare a marcare CE la porta apribile all’esterno utilizzando quanto previsto per il SAC 3. L’impresa edile che ricevesse una porta marcata col SAC 3 è tenuta a non impiegarla su una via di fuga.
Il paragrafo ZA.2.2 recita che:
“In caso di prodotti con sistema 3 dell’AoC: Una volta ottenuta la conformità alle condizioni della presente appendice [n.d.r. appendice ZA della norma UNI EN 14351-1:2010], il fabbricante o il suo agente designato nella EEA devono redigere e conservare la Dichiarazione CE di conformità, che autorizza il fabbricante ad applicare la marcatura CE. Tale dichiarazione deve includere:
- nome e indirizzo del fabbricante, o del suo rappresentante autorizzato designato nella EEA, e luogo/luoghi di produzione, possibilmente in formato codificato;
- descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.) e una copia delle informazioni di accompagnamento della marcatura CE;
- disposizioni alle quali il prodotto è conforme (per esempio appendice ZA della presente norma europea);
- condizioni particolari applicabili all'impiego del prodotto (per esempio disposizioni per l'impiego in determinate condizioni);
- nome e indirizzo del(dei) laboratorio(i) notificato(i);
- nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
5. I PRODUTTORI CONCORRENTI IN EUROPA
Domanda: come si comportano il resto dei produttori europei?
Risposta: I dubbi sull’applicazione del SAC 1 sono emersi esclusivamente in Italia. Il resto dell’Europa non si è neanche posto il dubbio e, già dall’entrata in vigore della norma i produttori si sono adeguati alla EN 14351-1
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